Il servizio consente alle società concessionarie dei giochi pubblici la trasmissione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’articolo 85 e dall’articolo 91, comma 5 del medesimo decreto legislativo.

In particolare il servizio prevede:

  1. l’inserimento e la trasmissione dei dati necessari affinché l’Agenzia possa acquisire l’informazione antimafia di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA);
  2. la trasmissione della comunicazione antimafia che consiste nell'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.”