Criteri per il rilascio di patentini

Il patentino è un’autorizzazione alla vendita di tabacchi lavorati complementare a quella svolta dalle rivendite ordinarie a cui è aggregato. Esso costituisce una mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificato dalla necessità di erogazione del servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie.

Il patentino può essere rilasciato ad un esercente già dotato di altra licenza – prevalentemente licenza di somministrazione di cibi e bevande – a condizione che nel luogo prescelto vi sia un’esigenza di servizio non sufficientemente soddisfatta dalla rete di tabaccherie esistenti.

I patentini possono essere istituiti presso i luoghi elencati nell’art. 7, numero 2, del Decreto del Ministro delle Finanze n. 38 del 2013, reperibile su questo sito nella sezione tabacchi/normativa nazionale/patentini.

La predetta elencazione è da intendersi tassativa e quindi ogni altra ipotesi è esclusa.

Ai fini del rilascio del patentino vengono valutati gli elementi indicati nel citato art. 7, n. 3, del su riportato D.M. n. 38 del 2013.

In ogni caso, il patentino non può essere concesso quando presso la rivendita più vicina risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a distanza inferiore a quella di cui all’art. 2. comma 2, del più volte citato D.M. n. 38 del 2013.

Modalità di rilascio dei patentini

Le domande di rilascio dei patentini, redatte secondo lo schema allegato, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno e vanno indirizzate all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.

Le domande sono corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto in uno degli albi professionali a ciò istituiti, nonché da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente secondo uno degli schemi in allegato.

La perizia giurata contiene:

  1. La rappresentazione della zona in cui ha sede l'esercizio del richiedente in scala 1/100, su foglio A/3;
  2. L'indicazione delle rivendite, ordinarie ovvero speciali, poste a distanza inferiore ai 600 metri, nonché degli esercizi già dotati di patentini aggregati, ai sensi dell’art. 54, quarto comma, del DPR 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, alle predette rivendite ordinarie, come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con l'indicazione della loro distanza dall'esercizio del richiedente calcolata secondo il percorso pedonale più breve;
  3. La planimetria del locale dell'esercizio richiedente;
  4. Per le sole stazioni di servizio di cui all’art. 6 del DM n. 38 del 2013, (reperibile sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione tabacchi/normativa nazionale) una planimetria che riporti la superficie dell'impianto e del locale destinato alla vendita dei tabacchi lavorati.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:

  1. L'orario dell'esercizio del richiedente;
  2. Il giorno di riposo settimanale dell'esercizio del richiedente;
  3. La natura dell'attività prestata;
  4. Il reddito che risulta dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi d'imposta, da allegare comunque alla dichiarazione sostitutiva, nonché il numero degli scontrini fiscali emessi in tali periodi;
  5. La presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria più vicina;
  6. La sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili. Per le stazioni di servizio automobilistico la dichiarazione sostitutiva è limitata alle circostanze di cui alla lettera f).

Le domande, complete della citata documentazione, saranno istruite dal competente Ufficio e, in caso di esito positivo, ne sarà data comunicazione all’interessato e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Il titolare del patentino non potrà esporre, sia all’interno sia all’esterno dell’esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.